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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

        al comma 1:

        al primo periodo, la parola: «costi» è sostituita dalla seguente: «prezzi»; le parole: «della telefonia mobile,» sono sostituite dalle seguenti: «di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, »; dopo le parole: «del traffico telefonico» sono inserite le seguenti: «o del servizio»; la parola: «, nonché» è sostituita dalle seguenti: «. È altresì vietata» e dopo le parole: «di utilizzo del traffico» sono inserite le seguenti: «o del servizio»;

        al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore»;

      il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto»;

      al comma 3:

        al primo periodo, la parola: «trasferirlo» è sostituita dalle seguenti: «trasferire le utenze» e le parole: «da esigenze tecniche» sono soppresse;

        al secondo periodo, la parola: «articolo» è sostituita dalla seguente: «comma»;

      il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione degli obblighi di cui al comma 1, stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e, in caso di violazione, applica, previa diffida, le sanzioni previste dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».

        All'articolo 2:

      al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi, fatta salva, in caso di reiterazione, la revoca della concessione»;

 

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        al comma 3, dopo la parola: «sottopone» sono inserite le seguenti: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » e la parola: «emittenti» è sostituita dalle seguenti: «organi di informazione».

        All'articolo 4:

        al comma 1, capoverso 2-bis, le parole da: «non meno visibili» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «egualmente visibili, nonché collocate nel medesimo campo visivo di quelle indicanti la quantità del prodotto».

        All'articolo 5:

        al comma 1, le parole: «termine previsto dal medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008»;

        dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni"»;

        al comma 2:

        il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un veicolo della medesima tipologia, anche aggiuntivo al precedente, da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa, con le formule di cui all'articolo 133, non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per la medesima tipologia di veicolo»;

        al capoverso 4-ter, secondo periodo, le parole: «la stessa» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità»;

        al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni».

        All'articolo 6:

        al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attività bancaria» sono inserite le seguenti: «o finanziaria» e dopo le parole: «presentato alla conservatoria» sono inserite le seguenti: «, entro e non oltre il medesimo termine,»;

        al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «e non comportano la nullità del contratto».

 

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        All'articolo 7:

        al comma 1, le parole: «della prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «di unità immobiliari adibite ad abitazione da parte di persone fisiche» e le parole: «della banca mutuante» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto mutuante»;

        il comma 4 è soppresso;

        al comma 6, dopo le parole: «è stabilita» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni»;

        al comma 7, le parole: «le banche» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti mutuanti».

        All'articolo 8:

        al comma 1, le parole: «mutuo bancario,» sono sostituite dalla seguente: «mutuo,» e le parole: «finanziamento bancario,» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari,»;

        al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nullità del patto non comporta la nullità del contratto»;

        al comma 4, le parole: «previsti per l'acquisto della prima casa» sono soppresse;

        dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto».

        Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

        «Art. 8-bis. - (Disposizioni a tutela dei cittadini utenti). - 1. Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente decreto».

        All'articolo 9:

        al comma 1, le parole: «di norma» sono soppresse e dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «o su supporto informatico»;

        al comma 2, dopo le parole: «del registro delle imprese ed» sono inserite le seguenti: «ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, »;

        al comma 3, dopo le parole: «alle Amministrazioni competenti» sono inserite le seguenti: «all'accertamento dei presupposti di legge»;

 

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        al comma 4, la parola: «anche» è soppressa;

        al comma 6, primo periodo, le parole: «di norma» sono soppresse;

        al comma 9, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8».

        All'articolo 10:

        al comma 4, alla fine del primo periodo, le parole: «secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001» e, al secondo periodo, le parole: «di cui alla citata legge n. 135 del 2001» sono soppresse;

        al comma 5:

        il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province"»;

        dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Al comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 10.000 a euro 15.000"»;

        dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. Nell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: "gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali" sono sostituite dalle seguenti: "proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti e, segnatamente, della capacità finanziaria, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneità tecnica" e il terzo periodo è soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
        5-ter. Nell'articolo 123, al comma 8, alinea, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "L'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività dell'autoscuola"; al comma 9, alinea, le parole: "L'autorizzazione è revocata" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio dell'autoscuola è revocato"; dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione"».

        All'articolo 11:

        al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del decreto di cui al» sono inserite le seguenti: «primo periodo del».

 

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        All'articolo 12:

        al comma 4, capoverso 1-bis, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse.

        dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        «4-bis. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sugli effetti economici-ficnanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere del Sistema alta velocità».

        All'articolo 13:

        al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore»;

        dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1; gli istituti di istruzione secondaria superiore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, attivano collegamenti con il mondo del lavoro e dell'impresa, ivi compresi il volontariato e il privato sociale, con la formazione professionale, con l'università e la ricerca e con gli enti locali.
        1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di

 

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tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
        1-quater. Sono adottate apposite linee-guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.
        1-quinquies. All'attuazione dei commi da 1-bis a 1-quater si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

        al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, "poli tecnico-professionali" tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate "istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I "poli" sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale. I "poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese. Essi sono dotati di propri organi da definire nelle relative convenzioni»;

        al comma 3:

        alla lettera a), la parola: «i-septies-bis)» è sostituita dalla seguente: «i-octies)» e dopo le parole: «istituti scolastici di ogni ordine e grado,» sono inserite le seguenti: «statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni,»;

        alla lettera b), dopo le parole: «istituti scolastici di ogni ordine e grado,» sono inserite le seguenti: «statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, »;

        alla lettera c), le parole: «i-septies-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «i-octies)»;

 

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        dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3»;

        al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

        Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

        «Art. 13-bis. - (Abrogazioni). - 1. Al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 dell'articolo 1 è abrogato;

            b) all'articolo 2, comma 3, i riferimenti agli allegati C/3 e C/8 sono soppressi;

            c) all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, sono soppressi i riferimenti agli articoli 6 e 10;

            d) all'allegato B, le parole da: "Liceo economico" fino a: "i fenomeni economici e sociali" e da: "Liceo tecnologico" fino alla fine sono soppresse.

        2. Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali».

        Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

        «Art. 14-bis. - (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

        Nel titolo, le parole: «e la nascita di nuove imprese» sono sostituite dalle seguenti: «, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli».

 

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